Vietato il licenziamento individuale per gli stessi motivi di un collettivo già effettuato

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo ritenuto valido ed efficace, realizza uno schema in frode alla legge

Vietato il licenziamento individuale per gli stessi motivi di un collettivo già effettuato

Realizza uno schema fraudolento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo, a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace.

Non è, infatti, consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, o ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione (sent. 7 marzo 2022 n. 7400), secondo cui la peculiarità del contratto in frode alla legge consiste nel fatto che le parti raggiungono, attraverso accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge. Nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito invece il risultato che, attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria, si vuole in concreto realizzare.

Così si è ritenuto, ad esempio, che la scissione societaria in frode alla legge determini la nullità dei licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo qualora vi sia un collegamento negoziale tra l'operazione societaria e i plurimi recessi datoriali, perché in tal modo viene elusa la normativa sui licenziamenti collettivi.

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