Utilizzo indebito dei permessi sindacali: licenziamento legittimo

Ai fini dell'irrogazione di un licenziamento per indebita fruizione di permessi sindacali, è necessario che il dipendente destinatario del provvedimento abbia utilizzato tali permessi a fini personali, ovvero non abbia espletato alcuna attività attinente alla sua figura.

Utilizzo indebito dei permessi sindacali: licenziamento legittimo

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricopre un ruolo di primaria importanza all'interno di ogni azienda.

Riconosciuta l'obbligatorietà di presenza della stessa nei luoghi di lavoro, occorre precisare che ad oggi esistono diverse tipologie di RLS: Aziendale (nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 nominato nell'ambito delle RSA costituite), Territoriale, e di Sito produttivo, detto anche RLSSP, in caso di più unità produttive presenti nello stesso territorio.

Orbene, ai fini dell'irrogazione di un licenziamento per indebita fruizione di permessi sindacali, è necessario che il dipendente destinatario del provvedimento abbia utilizzato tali permessi a fini personali, ovvero non abbia espletato alcuna attività attinente alla sua figura, così che il Giudice possa valutare in concreto la gravità e la proporzionalità della sanzione espulsiva.

Sul punto, l'ordinanza de qua ha correttamente ribadito che una volta accertata dal datore di lavoro la violazione posta in essere dal dipendente, potendosi ritenere soddisfatto il principio dell'obbligatorietà dell'onere probatorio nei confronti della parte datoriale (art. 5. L. 604/66: nel caso di specie l'indebito utilizzo di permessi sindacali fruiti per motivi personali ed utilizzati per assentarsi dal luogo di lavoro), gravi sul lavoratore l'onere di giustificare le presunte condotte contestate al fine di non essere destinatario della più grave sanzione del licenziamento.

In questo contesto, assume preponderante rilevanza ai fini valutativi per il giudice di merito, la finalità dell'indebita fruizione dei permessi sindacali goduti. Sul punto, ad esempio, diversamente da quanto in premessa indicato, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 9 marzo 2021 n. 6495) in analoghi casi ha statuito che ”la fruizione del permesso sindacale per un fine diverso da quello normativamente previsto non può concretizzare la giusta causa di licenziamento dato che è una violazione paragonabile all'assenza arbitraria che deve essere punita con una sanzione conservativa” (ove nel caso di specie il lavoratore aveva dimostrato che, pur assente all'assemblea sindacale aveva comunque espletato attività in favore dell'organizzazione sindacale appartenente).

 

 

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