Ultime novità in materia di ammortizzatori sociali e assunzioni agevolate

Sono già in vigore le nuove misure a sostegno delle imprese più colpite dalla pandemia adottate dall’esecutivo

Ultime novità in materia di ammortizzatori sociali e assunzioni agevolate

Il governo ha introdotto nuove misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 a sostegno delle imprese e degli operatori economici (Decreto Sostegni ter). Le novità più rilevanti in materia di lavoro riguardano i trattamenti di integrazione salariale e le agevolazioni per le assunzioni a termine per i settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Trattamenti di integrazione salariale agevolati

 I datori di lavoro dei settori del turismo, della ristorazione e dell'intrattenimento che sospendono o riducono la propria attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, presentando domanda di CIG, CIGS o FIS, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale 

Modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali

- In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all'istituto tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione, ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione (non più dall'adozione) del provvedimento di autorizzazione.

- Se durante il periodo di integrazione salariale un lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a termine pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

- Viene eliminata la possibilità, per l'anno 2022, di ottenere la proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale esclusivamente per la causale contratto di solidarietà.

Assunzioni agevolate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 4 DL 4/2022)

Le imprese dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono beneficiare dell'esonero contributivo previsto dal Decreto Agosto per le assunzioni a termine o con contratto stagionale effettuate dal 1° gennaio 2022.

L'agevolazione spetta limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

In caso di conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.

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