Tutto ciò che bisogna sapere per ricevere l’Assegno Unico e Universale

Dal 1° marzo 2022 entra in vigore il nuovo assegno per i figli a carico: quando spetta e quali sono i requisiti per riceverlo

Tutto ciò che bisogna sapere per ricevere l’Assegno Unico e Universale

Quando spetta?

L’Assegno Unico e Universale spetta per ogni figlio minorenne e decorre dal settimo mese di gravidanza. Viene riconosciuto, inoltre, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, a condizione che ricorra uno dei seguenti casi:

- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;

- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore ad € 8.000 annui;

- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

- svolga il servizio civile universale.

Raggiunta la maggiore età, i figli potranno chiedere direttamente la corresponsione della quota loro spettante al fine di favorirne l'autonomia.

Come si calcola?

L'importo dell'assegno varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'ISEE, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

Sono previste delle maggiorazioni:

- per i nuclei familiari con più di due figli;

- per i nuclei familiari con figli disabili;

- per le madri con meno di 21 anni.

Entro quando posso fare la domanda?

La domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.

Come posso ricevere l'assegno?

Per ricevere l'assegno è necessario che:

- il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell'Assegno Unico e Universale. L'INPS non potrà accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda; è possibile chiedere l'accredito su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda, ma non è sufficiente essere delegati alla riscossione;

- il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito;

- il conto corrente su cui si chiede l'accredito sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

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