Transazioni di lavoro: se in costanza di rapporto, niente tassazione separata

Le somme riconosciute a seguito della conciliazione, anche se configurabili come reddito di lavoro dipendente, non possono essere soggette a tassazione separata se non sono collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Transazioni di lavoro: se in costanza di rapporto, niente tassazione separata

L'Agenzia delle Entrate torna sul tema del trattamento fiscale delle somme riconosciute a seguito di conciliazione in materia di lavoro.

In quali casi tali somme sono soggette al regime della tassazione separata? Quando, invece, è applicabile la tassazione ordinaria?

Il caso

La questione, nel caso di specie, riguarda l'azione giudiziaria intrapresa dal lavoratore ai fini:

  • dell'impugnazione della cessione del ramo d'azienda, presso il quale l'istante operava in qualità di dipendente;
  • il riconoscimento, sia dal punto di vista normativo che economico, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo alla società cessionaria del ramo d'azienda per l'attività svolta presso la società cedente, senza soluzione di continuità contrattuale.

Tale ultima richiesta implicitamente presume l'applicazione del CCNL applicato dalla cessionaria e il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.

L'accordo raggiunto durante la conciliazione

In sede di conciliazione, il lavoratore ha rinunciato ad impugnare la cessione del ramo di azienda e a percepire le differenze retributive derivanti dall'applicazione dei due differenti contratti, a fronte della corresponsione di un importo a titolo di transazione generale e novativa.

Il dubbio del lavoratore: tassazione ordinaria o separata?

A fronte del riconoscimento di tale somma, il lavoratore chiede quale sia la corretta qualificazione dell'importo: rientra fra i redditi diversi per l'assunzione degli obblighi di non fare soggetti a tassazione ordinaria oppure è configurabile come reddito di lavoro dipendente assoggettabile a tassazione separata?

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Come chiarito dal Fisco, tra i redditi per i quali è applicabile la tassazione separata rientrano le somme percepite una volta tanto in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme, comunque percepite, a seguito di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di lavoro.

Nel caso oggetto di esame, non essendo intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro, ma essendo lo stesso proseguito, a seguito della conciliazione, con la società cessionaria, le somme riconosciute a titolo di transazione non possono essere soggette a tassazione separata ma a tassazione ordinaria in qualità di reddito di lavoro dipendente.

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