Tessile: le aziende escluse dalla cassa COVID possono alla CIGO

I datori di lavoro che si sono visti respingere la domanda di cassa COVID-19 per il periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, possono presentare entro il 31 marzo 2022 domanda di cassa ordinaria

Tessile: le aziende escluse dalla cassa COVID possono alla CIGO

Premessa

Lo scorso autunno è stato previsto dal Decreto Fiscale un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal Decreto Sostegni bis potevano richiedere il nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di 9 settimane.

Tuttavia, poiché alcuni datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati hanno presentato, in attesa dei chiarimenti INPS, domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata (con conseguente rigetto dell'istanza), l'INPS ora concede loro la possibilità di presentare domanda di CIGO ordinaria per il periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021.

N.B. Poiché le domande di CIGO riguardano periodi tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, la disciplina dell'ammortizzatore sociale rimane ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021)

Beneficiari

La possibilità di richiedere il nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria è riservata esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione COVID-19 previsti dal DL Fiscale, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal Decreto Sostegni-bis.

Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente al 10 dicembre 2021 (data di pubblicazione della Circ. INPS 10 dicembre 2021 n. 183).

Scadenza domande

I datori di lavoro interessati devono presentare domanda di CIGO ordinaria, per il periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, entro il 31 marzo 2022.

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