Tax credit società benefit e istanze dal 19 maggio: tutti i dettagli
Al via il credito d'imposta per le società benefit. In vista della finestra temporale – dal 19 maggio al 15 giugno - ricapitoliamo le agevolazioni previste in materia e i necessari passaggi operativi

Il MISE ha finalmente chiarito le modalità di presentazione del contributo previsto a favore della costituzione o trasformazione in società benefit (DD 4 maggio 2022).
Com'è noto, le società benefit si caratterizzano per il fatto che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. La società benefit non rappresenta una nuova forma societaria ma è classificabile tra le società che hanno scopo di lucro. Pertanto, gli elementi essenziali della società benefit sono costituiti da:
- lo scopo di lucro;
- la ricerca del beneficio comune.
In favore delle società benefit è stato introdotto un contributo (sotto forma di credito d'imposta) in misura pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Tra i costi agevolabili rientrano anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit. Viceversa, dall'agevolazione sono state escluse le spese relative a imposte e tasse. L'IVA è ammissibile solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (entro il limite massimo di € 10.000 per ciascun contribuente).
La domanda di accesso al bonus, da inviare telematicamente, deve essere presentata (una sola volta) a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non sarà in grado di determinare alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Pertanto, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.