Supersocietà di fatto: presupposti per l'estensione del fallimento
Il Tribunale di Belluno conferma la necessità di provare, ai fini dell'estensione del fallimento, la sussistenza dei presupposti individuati dal consolidato orientamento della Corte Suprema in tema di “supersocietà” di fatto

L'istanza di fallimento in estensione - proposta ai sensi dell’articolo 147 comma 5 della Legge Fallimentare - può essere accolta solo quando risulti l'esistenza di una società di fatto, che può essere costituita anche da una società di capitali e altre società o persone fisiche (c.d. supersocietà di fatto). È quanto affermato dal Tribunale di Belluno in una sentenza datata 9 agosto 2022.
La sussistenza della supersocietà postula, però, la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito. È necessario, quindi, dimostrare la volontà di costituire con altra società una (super)società di fatto, con un patrimonio, una struttura e un'attività comune, strumentali alla realizzazione ed al conseguimento dell'unico scopo sociale, dell'affectio societatis, della comune partecipazione ai profitti e alle perdite e degli altri presupposti come previsti dalla giurisprudenza per poterne affermare l'esistenza.
Comporta, al contrario, una prova contraria all'esistenza della supersocietà, con il conseguente rigetto dell'istanza di fallimento in estensione, la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo.
Ricorre tale ipotesi nel caso in cui la volontà degli amministratori di una società poi fallita sia quella di liberare la società, da tempo decotta, delle passività sulla essa gravanti mediante trasferimento ad altra società, appositamente costituita da quegli stessi soggetti con tale scopo, mediante un contratto d'affitto, in attesa della programmata cessione definitiva, della gestione dell'intera azienda, con contestuale cessazione da parte della società locatrice da subito di ogni attività, che consentiva così alla affittuaria e prossima cessionaria di operare sul mercato utilizzando quelli che erano stati i suoi rapporti contrattuali e la sua clientela e le sue risorse materiali.