Superbonus per interventi della cooperativa: limiti di spesa

Per beneficiare del calcolo del limite di spesa gli immobili oggetto di intervento da parte di una cooperativa devono rientrare in determinate categorie catastali già prima dell'inizio dei lavori.

Superbonus per interventi della cooperativa: limiti di spesa

Le cooperative iscritte nella sezione cooperazione sociale del registro prefettizio, c.d. ONLUS di diritto, rientrano tra i soggetti beneficiari del Superbonus.  In particolare, per le cooperative è possibile applicare la disciplina agevolativa secondo cui il limite di spesa ammesso alla detrazione è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto dell'intervento e la superficie media di una unità abitativa immobiliare come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. L'applicazione di tale disposizione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di una ONLUS che si occupa di servizi socio-sanitari, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

- gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietànuda proprietàusufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021;

- gli immobili oggetto degli interventi devono appartenere alle categorie catastali sopra indicate indicate già prima dell'inizio dei lavori.

In un caso concreto preso in analisi dal Fisco (Risposta a interpello n. 402 del 4 agosto 2022), il contribuente non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, atteso che il cambio di destinazione d'uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori. In presenza di ogni altro requisito, l'istante potrà avvalersi del Superbonus sulla base dei criteri di cui all'art. 119 c. 9 lett. d DL 34/2020.

Si ricorda che il Superbonus si applica, tra gli altri soggetti, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

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