Superbonus, ok al sequestro dei crediti inesistenti al cessionario

È legittimo Il sequestro dei crediti inesistenti da Superbonus nei confronti dell'intermediario finanziario, cessionario del bonus

Superbonus, ok al sequestro dei crediti inesistenti al cessionario

È legittimo sequestrare in forma preventiva i crediti d'imposta inesistenti, derivanti dal superbonus edilizio 110%, anche nei confronti del terzo (cessionario) estraneo al reato.

Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione, arrivata a questa conclusione sulla base di una serie di argomentazioni. Innanzitutto la natura del sequestro preventivo che è motivato dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, o agevolare la commissione di altri reati  (sentenze 28 ottobre 2022 nn. 40866, 40867 e 40869).

Come evidenziato dai giudici, il meccanismo del superbonus edilizio prevede due ipotesi (la cessione del credito e lo sconto in fattura) tra cui scegliere per poter in qualche modo “monetizzare” il diritto alla detrazione, consentendo altresì la sua cessione; tuttavia anche queste possibilità sono e restano comunque collegate all'originario diritto e alle caratteristiche di esso.

Sulla base di tale collegamento, i crediti in questione e di cui si contesta l'inesistenza devono essere considerati “cosa pertinente al reato” e, dunque, sottoponibili a sequestro preventivo/impeditivo indipendentemente dalla buona fede del cessionario, anche se ritenuto persona offesa dal reato.

news più recenti

Mostra di più...