Superbonus e rivendita immobili: nessuna plusvalenza per chi acquista da impresa ricostruttrice
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la plusvalenza non si applica alla rivendita di immobili acquistati da imprese che hanno eseguito lavori agevolati con Superbonus. La norma vale solo per chi ha direttamente beneficiato degli interventi.

La risposta n. 137 dell’Agenzia delle Entrate (20 maggio 2025) chiarisce che non genera plusvalenza, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b-bis del TUIR, la rivendita di un immobile acquistato da un’impresa che ha ricostruito l’edificio con interventi antisismici agevolati dal Superbonus. La norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2024, si applica solo ai casi in cui sia il venditore stesso ad aver eseguito gli interventi agevolati. Non rientrano nel perimetro della disposizione le successive cessioni da parte degli acquirenti originari. Tuttavia, resta applicabile la regola generale dell’art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR, qualora la vendita avvenga entro cinque anni dall’acquisto e l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale.