Stop ai bonus edilizi se manca la congruità della manodopera
Ancora dubbi sulla congruità della manodopera in edilizia? Arrivano 7 nuove FAQ della Commissione Nazionale per le Casse Edili per chiarirli

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha diffuso altre FAQ riguardanti la congruità della manodopera in edilizia, ad integrazione delle precedenti comunicazioni.
Mancata congruità e bonus edilizi
Di particolare rilevanza è la conferma della perdita dei benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi in caso di mancata congruità.
Gli effetti della mancanza della congruità si riflettono, infatti, sul riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, considerando che, in mancanza di regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica e privata) incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line.
In questi casi, dunque, la detrazione non è riconosciuta per via della violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, o delle obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente.
Quali altri dubbi vengono chiariti?
Le altre domande formulate sono:
- la Cassa Edile/Edilcassa può rilasciare i codici necessari per la richiesta di attestazione (CUC e Codice di Autorizzazione) sia ai committenti pubblici che ai committenti privati che ne facciano richiesta?
- cosa accade nel caso in cui, trascorsa la data di “fine lavori” dell'opera, nessuno provveda alla richiesta dell'attestazione di congruità della manodopera?
- come ci si comporta, ai fini della congruità, nel caso di consorzi?
- cosa accade laddove sussista un evidente scostamento tra il costo complessivo dell'opera e il costo dei lavori edili?
- è necessario indicare nel sistema CNCE_Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori?
- come deve essere conteggiata la manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di Paesi convenzionati con l'Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino).