Sicurezza sul lavoro: comunicazione all'INAIL del RLS entro il 31 marzo, ma non per tutti

Entro fine mese i datori di lavoro devono comunicare all'INAIL il nominativo del rappresentante per la sicurezza, l’obbligo vige solo in caso di nuova nomina

Sicurezza sul lavoro: comunicazione all'INAIL del RLS entro il 31 marzo, ma non per tutti

La comunicazione obbligatoria

Il datore di lavoro (o in alternativa il dirigente) ha l'obbligo di comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), vale a dire i soggetti eletti o designati dai lavoratori per rappresentare gli stessi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’INAIL attraverso il servizio on-line Dichiarazione RLS” entro il 31 marzo di ciascun anno e deve esprimere la situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

L' obbligo di comunicazione vige solo nel caso di nuova nomina o designazione, e solo per i RLS aziendali (non per quelli territoriali o RLST). Non vi è quindi obbligo di trasmissione se alla scadenza del triennio (la nomina del RLS ha durata triennale) il rappresentante dei lavoratori uscente viene confermato nell'incarico.

Variazione/nuova nomina di un RLS

Per effettuare una nuova comunicazione del nominativo del RLS ad INAIL basterà seguire la stessa procedura utilizzata per la prima comunicazione, andando a modificare i RLS che compariranno grazie al fatto di aver selezionato l'id dell'unità produttiva in questione. Quindi si provvederà ad inserire il nuovo codice fiscale e la data della nomina. Se invece si tratta di un RLS aggiuntivo si procederà al nuovo inserimento selezionando Inserisci Rappresentante.

Come si effettua la modifica di un RLS già inserito?

Qualora si ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, bisognerà utilizzare l'apposita funzione modifica.

Si può annullare un nominativo RLS già comunicato?

Nonon è possibile né eliminare né annullare un nominativo RLS già inviato.

Chi ha ottemperato all'obbligo comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) non deve effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomina o designazione.

Successive comunicazioni, quindi, dovranno essere effettuate solo nel caso di nuove nomine o designazioni RLS differenti o nuovi rispetto a quelli già segnalati.

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