Sì alla pensione ai superstiti anche per il coniuge separato
Fornite dall’INPS nuove istruzioni operative in merito al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti.

La norma riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. La disposizione non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta in favore del coniuge superstite, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato. Infatti, anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un'altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest'ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.