Ma in cosa consiste tale risarcimento? La Cassazione lo precisa in una recente pronuncia.
Se il venditore non cancella le ipoteche gravanti sull'immobile venduto, l'acquirente può agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno: tale risarcimento può consistere non solo nella somma necessaria a cancellare i vincoli e a compiere le relative formalità nei registri immobiliari, ma anche nella perdita definitiva del guadagno per la non avvenuta stipula del contratto definitivo che desse esecuzione al preliminare e nel diminuito valore del bene rispetto all'epoca del preliminare.
Ad esempio, il danno può essere costituito dal mancato impiego dell'immobile promesso in vendita in attività vantaggiose oppure dall'impossibilità di realizzare in futuro lo stesso prezzo per il quale si sia ricevuta l'offerta, a causa del mutamento dei valori immobiliari.
Ai fini della determinazione e della liquidazione del danno è l'acquirente-attore a dover fornire la prova del concreto pregiudizio economico subìto.