L'anno scolastico sembra aprirsi senza tutele particolari per i genitori che non possono lavorare in modalità agile e che si trovano ad affrontare l'isolamento del figlio, positivo al COVID-19 o che ha avuto un contatto diretto con un positivo.
Nel corso dell'estate sono state confermate le misure di sicurezza e igiene (sanificazione delle mani, degli spazi, l'areazione dei locali e il distanziamento) e l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico.
Le nuove regole sulla quarantena e sull'isolamento, nel caso di positività al COVID-19, prevedono una durata differenziata che rappresenta il primo passo per la stima di un eventuale periodo di assenza dal lavoro.
Dal 1° luglio 2021 è venuta meno la possibilità di ricorrere al congedo straordinario che era stato introdotto dal Decreto Cura Italia; la misura consisteva in un congedo retribuito al 50% per quei genitori lavoratori che, nel corso del nuovo anno scolastico, rischiano di ritrovarsi i figli a casa in DAD per una quarantena imposta a seguito di un contatto con un soggetto positivo in classe.
Gli spunti per la gestione delle assenze possono essere molteplici. Tra essi:
- Le ferie. Sin dagli inizi della pandemia, le disposizioni anti-contagio promuovono l'utilizzo delle ferie per gestire le assenze dei lavoratori seppur snaturando la loro funzione originaria legata al recupero psico-fisico delle energie. Il periodo di fruizione delle ferie non può essere imposto ma va concordato tra le parti.
- Il congedo parentale. Tale congedo è utilizzabile solo per i figli di età non superiore ai 12 anni. In tal caso il periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non può essere superiore a 10 mesi. Qualora il padre lavoratore decidesse di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori aumenterebbe a 11 mesi.
- Congedo per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. È necessario, in tal caso, un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
- Accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Le parti potrebbero eventualmente decidere di considerare le giornate di assenza come giustificate, sebbene non retribuite, per cui il datore di lavoro non effettuerebbe alcun richiamo disciplinare.