Scissione societaria: come gestire correttamente le fatture

La beneficiaria della scissione può emettere note di variazione sulle operazioni effettuate dalla scissa anche senza una contabilità separata. La detraibilità delle fatture passive invece dipende dalla data di emissione e da quella di efficacia dell'operazione.

Scissione societaria: come gestire correttamente le fatture

Una delle questioni che maggiormente aggravano gli uffici amministrativi delle società coinvolte in un'operazione di scissione parziale, riguarda la gestione delle fatture. Infatti, dal lato attivo può rendersi necessario rettificare operazioni poste in essere dalla scissa, ma afferenti al ramo aziendale trasferito alla beneficiaria; dal lato passivo è frequente che i fornitori emettano la fattura intestandola ancora alla società scissa, nelle more di un adeguamento dei propri sistemi informatici.

La gestione di questi eventi, assai rilevanti nella prassi, è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello n. 484 del 3 ottobre scorso). Non saranno applicate sanzioni per comportamenti difformi adottati prima della diffusione della risposta ad interpello in commento.

Ciclo attivo. Le note di variazione

Il momento di subentro nei diritti e negli obblighi, per le operazioni attive, è da individuarsi con la data di efficacia giuridica della scissione. Pertanto, per le operazioni rilevanti ai fini IVA, la cui data di effettuazione è avvenuta successivamente alla data di efficacia giuridica, competono alla beneficiaria.

Sarà dunque la beneficiaria ad avere il diritto di emettere note di variazione per eventi che hanno comportato una variazione dell'imponibile e/o dell'imposta successivamente all'efficacia giuridica della scissione.

Ciclo passivo. La detraibilità delle fatture ricevute

È assai frequente che capitino le seguenti casistiche:

  • ricezione di una fattura presso il SDI intestata alla scissa anteriormente della data di efficacia giuridica, di pertinenza dell'azienda trasferita alla beneficiaria e non registrata dalla società scissa;
  • ricezione di una fattura con data documento anteriore alla data di efficacia della scissione e data di trasmissione al SDI successiva, intestata alla scissa (per operazioni rientranti nel ramo trasferito alla beneficiaria).

Nel primo caso, è confermato il diritto della beneficiaria a registrare la fattura e detrarre l'IVA anche se il documento è intestato alla scissa.

Diversamente, nel caso di fatture emesse nei confronti della scissa successivamente alla data di efficacia della scissione, per operazioni pertinenti al ramo aziendale trasferito non si può giungere alla medesima conclusione. La beneficiaria comunque non perde il diritto alla detrazione, sempre posto che la scissa non registri le medesime fatture. Si rende però necessario procedere alla regolarizzazione: dovrà emettere un'autofattura elettronica, con codice TD20.

La regolarizzazione può avvenire in modo cumulativo per ciascun fornitore.

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