Sanzioni doganali disapplicate se non proporzionate
È compito del giudice nazionale verificare che l'importo della sanzione irrogata dall'Amministrazione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell'assicurare l'esatta riscossione dell'imposta.

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che, ove il comportamento complessivo del contribuente e la gravità della violazione commessa rendano evidentemente sproporzionata l'irrogazione della sanzione, tale norma deve essere disapplicata in via giudiziale.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle dogane, a fronte di un errore di classificazione doganale dei prodotti importati, aveva irrogato una sanzione pari al 300% della somma pretesa, applicando rigidamente il valore minimo dello scaglione di riferimento.
Con la sentenza analizzata, la Corte di Cassazione ha ribadito che, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l'ipotesi di inosservanza di obblighi volti a garantire la corretta riscossione dell'imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito.
È compito, pertanto, del giudice nazionale verificare che l'importo della sanzione irrogata dall'Amministrazione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell'assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e, in tal caso, disapplicare la norma sanzionatoria.
In tal senso, occorre rilevare come la Corte di Giustizia UE abbia già da tempo chiarito che, in mancanza di proporzionalità tra la sanzione prevista e la violazione di legge, la norma nazionale deve essere disapplicata per contrasto con il fondamentale principio dell'Unione europea. Spetta, pertanto, al giudice nazionale disapplicare, nel caso concreto, la normativa nazionale da cui deriva il carattere sproporzionato delle sanzioni, in modo da giungere all'irrogazione di sanzioni proporzionate, che siano, nel contempo, effettive e dissuasive.
Sotto tale profilo, la Corte di Giustizia UE riconosce la necessità di evitare qualsiasi automatismo sanzionatorio in tema doganale, dovendo valutare la condotta complessiva del contribuente, verificando, in particolare, che la somma irrogata non sia eccessiva rispetto a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, tenuto conto della natura e della gravità dell'infrazione concretamente commessa.