Sanzioni ad hoc in caso di rifiuto a concedere congedi e riposi

L'Ispettorato del Lavoro fornisce al personale ispettivo le indicazioni operative per l'applicazione del sistema sanzionatorio in materia di conciliazione vita-lavoro.

Sanzioni ad hoc in caso di rifiuto a concedere congedi e riposi

La nota INL n. 2414 del 6 dicembre 2022 intende fornire specifiche indicazioni operative al personale ispettivo, che è impegnato in prima linea nell'applicazione delle sanzioni.

Ripercorrendo le disposizioni normative, la nota dell'Ispettorato si sofferma sul profilo sanzionatorio relativo al rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio dei diritti di congedo di paternità, puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00, evidenziando la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi e in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione. Inoltre, mette in risalto la possibilità di emanare il provvedimento di diffida, laddove il congedo sia ancora fruibile.

Il D. Lgs. 105/2022 ha anche ampliato l'impianto sanzionatorio per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre per i figli con handicap grave, nonché in caso di adozione e affidamento. L'opposizione oppure l'ostacolo del datore di lavoro all'esercizio di tali diritti impedisce il conseguimento delle certificazioni sulla parità di genere nell'arco di due anni da tale condotta.

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