Rivalutazione marchi e avviamento: è arrivata l’ora delle decisioni
Alle imprese la scelta se effettuare o meno la rivalutazione a pagamento dei beni e la prosecuzione dell'ammortamento in diciottesimi. Per decidere occorre comparare i flussi finanziari in uscita per l'imposta sostitutiva dovuta e i futuri risparmi di imposta attualizzati.

La Legge di Bilancio 2022 ha allungato a 50 anni la durata dell'ammortamento fiscale dei marchi e dell'avviamento che, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, erano stati precedentemente rivalutati (oppure oggetto di riallineamento) ai sensi del Decreto Agosto. Per continuare a mantenere la deduzione sui marchi in 18 anni è ora prevista la possibilità di versare un'imposta sostitutiva dal 12% al 16%.
A fronte di tale contesto, la scelta se effettuare o meno la rivalutazione a pagamento dei beni (e la prosecuzione dell'ammortamento in diciottesimi) è sostanzialmente di tipo finanziario, in quanto comporta la comparazione tra i flussi finanziari in uscita per l'imposta sostitutiva dovuta e i futuri risparmi di imposta attualizzati, complessivamente pari al valore attuale delle minori imposte che saranno dovute per effetto della deducibilità dei maggiori ammortamenti. Infatti, la scelta di usufruire del maggior lasso di tempo per la deduzione a fronte di un versamento aggiuntivo di imposta sostitutiva non sempre può risultare conveniente. Come di seguito verrà dimostrato attraverso un mero calcolo matematico (e quindi senza considerare altri aspetti) è possibile concludere che, con la nuova norma, il punto di pareggio viene raggiunto tra l'ottavo e l'undicesimo anno.
A conferma, considerando l'aliquota IRES pari al 24% e quella IRAP del 3,9%, per un carico fiscale complessivo pari al 27,9%, il risparmio fiscale è pari a 1,55% all'anno (corrisponde a 1/18 del 27,9%).
Applicando le vecchie regole (imposta sostitutiva al 3%) il punto di pareggio tra onere fiscale e risparmio d'imposta veniva raggiunto al secondo anno (1,5% x 2 = 3%).
Viceversa, con la nuova disposizione, è necessario attendere:
- in caso di versamento dell'imposta sostitutiva al 12%: l'ottavo anno (1,5% x 8 = 12%);
- in caso di versamento dell'imposta sostitutiva al 14%: il decimo anno (1,5% x 10 = 15%);
- in caso di versamento dell'imposta sostitutiva al 16%: l'undicesimo anno, (1,5% x 11 = 16,5%).