Rivalutazione delle quote e dei terreni, altra chance
Il decreto Energia riapre i termini dell’agevolazione: aliquota incrementata al 14% e termine per la rivalutazione accorciato al 15 giugno. Quanto conviene?

Al via la rivalutazione dei valori di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2022. Rispetto alla precedente rivalutazione, che prevedeva un'imposta sostitutiva con aliquota dell'11%, la versione aggiornata ha innalzato l'aliquota al 14%.
Chi può beneficiarne
Possono beneficiare della rideterminazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate, gli enti non commerciali. Restano sempre esclusi i titolari di reddito di impresa.
Quali beni possono essere rivalutati
Possono essere oggetto di rivalutazione tre distinti beni:
- le partecipazioni qualificate;
- le partecipazioni non qualificate;
- i terreni, sia agricoli che edificabili.
Requisito fondamentale per accedere alla nuova rivalutazione è che questi beni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Come funziona la rivalutazione
La rideterminazione del valore è strutturata su due distinte fasi, consistenti nella redazione della perizia giurata e nel versamento dell'imposta sostitutiva.
Gli adempimenti devono essere effettuati entro il 15 giugno dell'anno in cui si perfezionava la rivalutazione (mentre le precedenti rivalutazioni prevedevano una scadenza più lunga al 30 giugno).
La seconda novità, decisamente meno positiva, riguarda la misura dell'imposta sostitutiva da versare, innalzata al 14%, sia con riferimento alla rideterminazione del valore dei terreni, sia alla rideterminazione del valore delle quote.
Considerato che le prime rivalutazioni prevedevano un'aliquota del 2% e che l'ultima era fissata all'11%, l'aliquota al 14% è decisamente elevata e obbliga i soggetti interessati a interrogarsi sulla convenienza o meno della rivalutazione.
Senza l'utilizzo della rivalutazione, infatti, la cessione di terreni o quote genera una plusvalenza tassata al 26% come reddito diverso e da determinarsi come differenza tra il corrispettivo pattuito e l'ultimo valore fiscalmente rilevante per il soggetto cedente. Pertanto, il soggetto interessato a cedere dovrà valutare se l'impatto fiscale è maggiore applicando il 14% al valore di vendita o applicando il 26% alla differenza tra il valore di vendita e il valore di carico.