Riorganizzazione aziendale e patto di famiglia: quando scatta l’abuso?
Il Fisco si è espresso sui profili abusivi di una riorganizzazione aziendale costituita dall'acquisizione del controllo societario, dalla costituzione di una nuova società e dal trasferimento del controllo di quest'ultima tramite patto di famiglia
Non costituisce un abuso l'operazione di riassetto societario caratterizzata in ordine da:
1) cessione da parte della comunione ereditaria dell'1% della partecipazione nella società, per far acquisire all'istante il 51% della propria quota di partecipazione e, dunque, il controllo;
2) costituzione da parte dell'istante di una nuova società interamente posseduta dallo stesso, in cui sarà conferito il 51% delle azioni della società;
3) trasferimento del controllo della nuova società alla propria figlia (devoluzione del 51%), mediante patto di famiglia, per realizzare il passaggio generazionale.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 374 del 13 luglio 2022, esprimendosi su un caso concreto.
Si ricorda che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi dei seguenti tre presupposti:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
b) l'assenza di sostanza economica delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
La sopra descritta operazione appare diretta a perseguire una più efficiente governance dell'azienda di famiglia, seppure mediante una holding unipersonale appositamente costituita dall'istante attraverso il conferimento della quota di maggioranza detenuta nella azienda stessa, e costituisce una valida ragione economica che giustifica il vantaggio fiscale derivante dalla valutazione di azioni e quote in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento in luogo del valore normale.