Riduzione accise carburanti: comunicazione giacenze entro il 9 agosto

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuove indicazioni operative per gli esercenti di distributori stradali di carburante e di depositi commerciali, tenuti a specifici adempimenti correlati alla riduzione temporanea delle accise sui prodotti energetici.

Riduzione accise carburanti: comunicazione giacenze entro il 9 agosto

Le misure di supporto correlate all'ingente aumento dei prezzi dei prodotti energetici hanno riguardato anche il settore petrolifero con l'intervento normativo che ha disposto la riduzione temporanea delle accise, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 c. 290 L. 244/2007.

Ai fini della tutela del consumatore, infatti, il legislatore ha sancito la possibilità di ridurre le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili per compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Applicando tale disposizione, è stata prevista la prima riduzione temporanea delle aliquote di accisa dal DL 21/2022. Successivamente, detta riduzione, è stata prorogata dal DM 6 aprile 2022 e dalla L. 51/2022 (che ha convertito il DL 21/2022). Da ultimo, il DM 24 giugno 2022 ha esteso l'agevolazione fino al 2 agosto 2022.

Pertanto, fino alla suindicata data, i prezzi dei carburanti saranno contenuti applicando le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del TUA così rideterminate:

  • benzina, € 478,40 per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante, € 367,40 per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, € 182,61 per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione, zero euro per metro cubo.

Ulteriore misura agevolativa, vigente fino al 2 agosto, riguarda il gas naturale usato per autotrazione (metano) per il quale l'accisa al metro cubo è stata azzerata e l'aliquota IVA è stata ridotta dal 22 al 5%.

Nel corso di vigenza della riduzione delle accise, sono contestualmente disapplicate le specifiche aliquote agevolate di cui beneficiano gli esercenti il trasporto di merci e di persone (art. 24-ter TUA), nonché gli esercenti il servizio di taxi (punto 12 della Tabella A allegata al TUA). Tale disposizione si è resa necessaria allo scopo di non pregiudicare gli effetti della rideterminazione delle accise sui prodotti energetici impiegati, in quanto, per il gasolio commerciale, l'aliquota ordinariamente ridotta è stabilita nella misura di € 403,22 per mille litri.

 

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