Revisori legali, non abrogato il principio di annualità per la formazione
Il MEF ha chiarito che il recupero nel 2022, da parte dei revisori legali, dei crediti non maturati nel 2020 e/o 2021 differisce il principio di annualità senza abrogarlo.

A seguito della mancata maturazione nel 2020 e/o nel 2021 del numero di crediti formativi richiesto dalla legge nell'ambito dell'aggiornamento professionale, ai revisori legali dei conti è consentito recuperare i crediti mancanti nel 2022, entro il 31 dicembre. In tal modo, il principio di annualità si ricompone eccezionalmente nell'ultimo anno del triennio formativo 2020-2022. Detto principio non viene pertanto abrogato, ma solo differito per l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 presa in considerazione dal legislatore per lo specifico triennio in questione.
Al contrario, la maturazione nel 2020 e/o nel 2021 di un numero di crediti formativi superiore al minimo previsto dalla legge non consente di imputare il maggior numero di crediti conseguiti nell'anno o negli anni in questione a qualsiasi altro anno del triennio.
Gli iscritti al registro dei revisori legali sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. Quest'ultima consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità' professionali.