Criteri e condizioni per il risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale.
La parte che, nella fase di formazione del contratto, viola l'obbligo di buona fede, incorre nella c.d. responsabilità precontrattuale. Nell’ambito di tale responsabilità, il risarcimento del danno, al quale la parte lesa ha diritto, è limitato al cd. interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento) ed è rappresentato:
- sia dal pregiudizio patrimoniale subìto a causa delle spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto;
- sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto avente lo stesso oggetto, altrettanto o maggiormente vantaggioso rispetto a quello concluso.
Non comprende, invece, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.
A ribadire quali sono i criteri per il risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale è stata la Corte di Cassazione (Cass. 27 ottobre 2021 n. 30186).