Responsabilità del datore di lavoro in assenza del DUVRI
Il datore di lavoro non è obbligato al solo rispetto delle norme tecniche ma deve adottare ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare danni per i lavoratori, purché ciò sia specificato in regole che descrivono con precisione cosa fare per evitare l'evento

La Corte di Cassazione ha emesso un’importante pronuncia in tema di responsabilità del datore di lavoro in assenza del DUVRI (sent. Cass. pen. 7 aprile 2022 n. 13200). La sentenza trae origine da un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore di una cooperativa che operava in regime di appalto, all'interno di un magazzino per la preparazione dei pancali (pallets), investito da un muletto in un piazzale esterno all’area riservata al picking.
I profili di responsabilità
Sia i giudici di primo che di secondo grado condannavano, in concorso tra loro, il titolare della cooperativa di cui il lavoratore era dipendente nonché l'amministratore della società di logistica in qualità di datore di lavoro dell'autista del muletto, sul presupposto dell'assenza del DUVRI che avrebbe dovuto disciplinare il rischio di interferenze.
Il parere della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo di prevenzione gravante sul datore di lavoro non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche, ma richiede anche l'adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori, purché ciò sia concretamente specificato in regole che descrivono con precisione il comportamento da tenere per evitare il verificarsi dell'evento.
In tema di obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione e è stabilito che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI).
Lo scopo di questo documento è quello di valutare definitivamente, in presenza di contratti di appalto di servizi o d'opera, l'esistenza di rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici. Conseguentemente, deve definire le misure da attuare per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenza.
Il lavoratore aveva rispettato solo parzialmente tali regole cautelari, delle quali egli stesso riconosceva l'esistenza.
I giudici hanno però ritenuto che la condanna dovesse essere annullata con rinvio alla Corte territoriale per approfondire molteplici tematiche non trattate in misura sufficiente al fine di stabilire la penale responsabilità degli imputati.