Regime impatriati negato in caso di rientro “in continuità” dopo distacco all’estero

La Corte tributaria della Lombardia esclude l’agevolazione se il rimpatrio non interrompe la continuità lavorativa con il periodo pre-espatrio

Regime impatriati negato in caso di rientro “in continuità” dopo distacco all’estero

Con la sentenza n. 307/08/25 del 27 gennaio 2025, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha confermato il diniego del regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati a un contribuente rientrato in Italia dopo un distacco all’estero, ritenendo che il ritorno fosse in continuità con la posizione lavorativa precedentemente svolta nel Paese.

Il contribuente sosteneva una discontinuità sostanziale tra le mansioni pre-distacco e quelle post-rientro, ma i giudici hanno evidenziato che:

  • il contratto italiano era solo sospeso durante il distacco;

  • le condizioni contrattuali e retributive non erano significativamente mutate;

  • non vi erano elementi oggettivi di novità sostanziale nel rapporto lavorativo.

Richiamando le circolari n. 17/2017 e 33/2020, la Corte ha ribadito che il beneficio non spetta se il rientro avviene in assenza di reale discontinuità. Il fatto che la normativa sia cambiata con il D.lgs. n. 209/2023 non incide sul caso esaminato, che resta soggetto alle regole precedenti, meno favorevoli in materia di distacco.

La sentenza conferma l’orientamento restrittivo per evitare usi strumentali del regime agevolato e attribuisce valore interpretativo alle circolari dell’Agenzia, se coerenti con la ratio della norma.

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