Ravvedimento, basta un versamento parziale della sanzione
Il ravvedimento operoso è perfezionato anche qualora le sanzioni siano versate per errore in misura inferiore a quella dovuta. A seguito di una comunicazione di irregolarità, il contribuente può fornire chiarimenti nei modi più liberi

Per la Corte di Cassazione, il ravvedimento operoso è comunque valido anche qualora le sanzioni siano versate per errore in misura inferiore a quella dovuta e, a seguito di una comunicazione di irregolarità, il contribuente può fornire chiarimenti nei modi più liberi.
I due principi sono espressi nella sentenza 22 settembre 2022 n. 27817.
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte trae origine da un ravvedimento operoso con cui una società versava per intero le imposte e gli interessi mentre, per errore, provvedeva a versare le sanzioni in misura inferiore rispetto a quella dovuta. In particolare, la società versava le sanzioni nella misura nel 6% in luogo di quella del 10% dovuta.
A causa di tale errore, la società riceveva un avviso bonario da parte dell'Amministrazione finanziaria e, entro trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, provvedeva a presentare un'istanza per il ricalcolo delle sanzioni ancora dovute. Sennonché, a seguito di tale istanza, la società apprendeva che l'Agenzia delle Entrate aveva già emesso il ruolo a suo carico, peraltro con applicazione delle sanzioni nella misura piena del 30%. Ciò, poiché l'Amministrazione aveva ritenuto non perfezionato il ravvedimento operoso effettuato dalla società, proprio per via dell'insufficiente pagamento delle sanzioni.
Così, la società adiva la Commissione tributaria provinciale di Torino, la quale accoglieva il ricorso con sentenza poi confermata anche dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, secondo la quale il versamento della sanzione nella misura del 6%, in luogo del 10%, doveva ritenersi un mero errore. L'Amministrazione finanziaria proponeva allora ricorso per Cassazione per chiedere la riforma della pronuncia dei Giudici regionali. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ritiene perfezionato il ravvedimento pure in un caso – come quello in esame – in cui il contribuente, per mero errore, versi le sanzioni in misura inferiore rispetto alla percentuale dovuta per il ravvedimento.
Ciò porta a concludere che il ravvedimento possa ritenersi perfezionato anche con un insufficiente versamento delle sanzioni solo qualora questo derivi da un mero errore materiale. Al contrario, non sarebbe perfezionato il ravvedimento quando l'insufficiente versamento sia imputabile ad una precisa scelta del contribuente dettata dalla volontà di assicurarsi l'abbattimento delle sanzioni pur non versandole contestualmente al ravvedimento.