Rapporto di lavoro, modificati gli obblighi informativi
L'ambito applicativo dei rinnovati obblighi informativi è sostanzialmente esteso a tutta la sfera del lavoro subordinato.

Il quadro complessivo che si prospetta con il nuovo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri si caratterizza per l'ampliamento degli obblighi informativi, la loro attualizzazione in funzione delle nuove forme organizzative e gestionali del rapporto di lavoro, la richiesta di una maggiore tempestività della comunicazione delle informazioni previste che - con l'entrata in vigore delle nuove norme - in luogo del vigente termine di 30 giorni, deve avvenire prima dell'inizio della prestazione di lavoro, perlomeno per le informazioni ritenute essenziali.
L'ambito applicativo
L'ambito applicativo dei rinnovati obblighi informativi è sostanzialmente esteso a tutta la sfera del lavoro subordinato, a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto, compreso il lavoro domestico, agricolo, il contratto di lavoro somministrato e quello intermittente, nonché, così come espressamente previsto, ai lavoratori marittimi e della pesca, settori per i quali è comunque fatta salva la disciplina speciale vigente.
L'applicazione è estesa anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando caratterizzati dalla prestazione prevalentemente personale organizzata dal committente, o etero-organizzati dallo stesso, ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Esclusioni
Sono estranei all'applicazione della disciplina in discorso i rapporti di lavoro autonomo occasionale, i rapporti di lavoro la cui durata non sia superiore a una media di 3 ore a settimana (calcolate in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive), i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.
Gli obblighi in esame non si applicano neppure ai rapporti di collaborazione prestati nell'ambito dell'impresa familiare.