Quarta cessione dei bonus edilizi permessa anche a “soggetti non vigilati”
Le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a gruppi bancari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia potranno cedere un'ulteriore volta il credito acquisito.

La Commissione Ambiente e Attività Produttive ha consentito alle banche di optare per la quarta e ultima cessione del credito in favore di altri soggetti e, quindi, non solo verso istituti di credito o altri intermediari ma nei confronti di soggetti terzi quali ad esempio verso le imprese.
Il testo dell'emendamento approvato prevede che:
“alle banche e agli intermediari finanziari, alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.”
Le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a gruppi bancari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia potranno cedere un'ulteriore volta il credito acquisito: questo comporta che in merito ai bonus edilizi si apre la possibilità di un'ulteriore operazione di trasferimento dei crediti, che da tre diventerebbero quattro.
La legge di conversione, per la quale si attende il via libera da parte della Camera per poi passare al Senato, consentirà una quarta cessione del credito a decorrere dal 1° maggio 2022 che può essere effettuata non necessariamente nei confronti di soggetti “vigilati”: di fatto, le detrazioni/crediti derivanti da interventi edilizi (50%, 65%, 90%, 110%) potranno essere veicolate verso soggetti non vigilati e, in particolare, verso le imprese che potranno essere quindi i “nuovi” cessionari della quarta cessione dei citati crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione.
La modifica si applica dal 1° maggio 2022.