Prosecuzione volontaria contributi INPGI: requisiti, calcolo e versamento
L'INPS fornisce informazioni sulla prosecuzione volontaria della contribuzione degli iscritti INPGI/1, indicando requisiti, modalità di calcolo e modalità di versamento.

L’INPS fornisce indicazioni aggiornate per la prosecuzione volontaria della contribuzione applicabile ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato.
A partire dal 1° luglio 2022, la prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporti di lavoro subordinato rientra nell'ambito della disciplina generale degli iscritti all'assicurazione generale e si allinea a quella degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nell'ottica del passaggio di gestione.
Domanda di prosecuzione volontaria
Ai fini della domanda di autorizzazione alla prosecuzione, è necessario che l'assicurato che abbia cessato o interrotto l'attività lavorativa e la conseguente contribuzione obbligatoria presso l'assicurazione generale obbligatoria:
- non stia prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l'obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale;
- non sia titolare di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale.
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.
La contribuzione volontaria versata è equiparata alla contribuzione obbligatoria sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione della relativa misura.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell'autorizzazione ai relativi versamenti.
Per accedere alla prosecuzione volontaria, l'autorizzazione può essere rilasciata sulla base di uno dei seguenti requisiti contributivi:
- almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
- almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.
Determinazione aliquota e retribuzione di riferimento
Ai fini della valorizzazione dei versamenti per la prosecuzione volontaria la misura va determinata applicando l'aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS della gestione in cui viene autorizzato il versamento (pari attualmente al 33%), al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall'assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva antecedenti la domanda di autorizzazione nel rispetto del minimale retributivo.
Ai fini della retribuzione, invece, alla quale riferirsi, viene determinata con riferimento al valore medio settimanale della retribuzione imponibile relativa all'anno (52 settimane) di contribuzione obbligatoria precedente la domanda.
Per il processo di armonizzazione del passaggio INPGI-INPS, la posizione assicurativa iscritta nell'evidenza contabile separata è unica ed è costituita dalla somma dei periodi maturati fino al 30 giugno 2022 presso l'INPGI e di quelli acquisiti successivamente presso l'INPS.
Costituiscono condizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari:
- l'attività lavorativa comportante l'iscrizione a uno degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata, alle Casse che gestiscono la previdenza per i liberi professionisti;
- la titolarità di pensione diretta, liquidata a carico delle suddette forme di previdenza.