Prima casa, no al beneficio per l'immobile contiguo a quello principale
La Cassazione riconosce il diritto di ciascun possessore di unità immobiliare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente in essa, di beneficiare dell'agevolazione IMU prima casa, senza però, intaccare l'elemento oggettivo.
No all’estensione dell'agevolazione IMU prima casa ad un complesso residenziale composto da due unità immobiliari sulla base della mera possibilità di loro reductio ad unitatem. È la pronuncia della Cassazione, con la quale viene riconosciuta l’agevolazione solo in presenza di una unità immobiliare che sia, allo stato, effettivamente unica.
Con riguardo all'agevolazione l'IMU la norma prevede che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Ciò comporta:
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da un lato, la non applicabilità della giurisprudenza formatasi in tema di ICI, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso;
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dall'altro lato, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente.