I termini per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli (con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021) slittano dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Slittano dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 i termini per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.
L'assegno temporaneo è una “misura ponte” che riconosce il beneficio dell'assegno per i figli a lavoratori autonomi, disoccupati e privi di reddito. L'integrazione spetta a coloro che abbiano un ISEE inferiore a € 50.000 e alcuni requisiti.
Per effettuare la domanda occorre inserire codice fiscale dei richiedenti e IBAN per l'accredito, attraverso il sito o il supporto dei patronati. L'ISEE corrente e altri requisiti di legge vengono invece verificati internamente dall'INPS, liberando l'utente dall'onere di presentare multiple certificazioni e allocando le risorse disponibili in modo puntuale.
Al 28 settembre 2021, le istanze pervenute risultano 492.000 pari a 853.000 assegni per minori. In relazione a questi ultimi, sono stati pagati 328.000 assegni e oltre 200.000 sono già stati autorizzati al pagamento. Inoltre, entro il prossimo 5 ottobre è prevista l'autorizzazione al pagamento di ulteriori 180.000 assegni, a termine delle verifiche sulle compatibilità con gli ANF. In totale, si tratta di circa 710.000 assegni per i figli pagati o in corso di pagamento, pari al 90% delle richieste di assegno pervenute nei primi tre mesi.