PEPP, debuttano i nuovi strumenti di previdenza complementare

Il Governo ha dato attuazione al Regolamento UE che introduce un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea.

PEPP, debuttano i nuovi strumenti di previdenza complementare

Il prossimo 23 agosto entra in vigore il decreto legislativo n. 114/2022 approvato dal Governo per attuare il Regolamento (UE) 2019/1238, che introduce un nuovo prodotto pensionistico individuale denominato Pan-European Personal Pension Products (PEPP).

Cosa prevede la disciplina europea

Il regolamento sul prodotto pensionistico paneuropeo crea un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientreranno nel PEPP potranno essere offerti da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficeranno di un passaporto europeo in base al quale potranno vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri. Si tratta di prodotti di previdenza complementare volti a integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali. La finalità dell’intervento normativo è quella di introdurre nel nostro ordinamento una nuova tipologia di prodotto pensionistico alternativa ai fondi pensione aperti ad adesione individuale e ai piani pensionistici individuali (PIP).

Cosa prevede la disciplina nazionale attuativa

Il nuovo decreto dell’esecutivo D.Lgs. 114/2022 provvede, tra il resto, a:

  • individuare la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento, che dispongono di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento in esame;
  • definire la procedura di registrazione e distribuzione dei PEPP;
  • definire le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento PEPP;
  • stabilire le informazioni aggiuntive che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare ai risparmiatori per consentire la confrontabilità dei PEPP;
  • disciplinare le modalità di trasferimento di una posizione PEPP presso un altro fornitore;
  • disciplinare gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP (art. 13);
  • disciplinare il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento dal PEPP, assoggettandoli all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;
  • regolamentare l'erogazione della prestazione finale, che può essere offerta al risparmiatore sotto forma di rendita, capitale erogato in un'unica soluzione, prelievo o una combinazione delle predette forme.

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