Omesso versamento delle ritenute previdenziali: come sono applicate le sanzioni?
In chiaro la procedura operativa per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione relative all'irrogazione della sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000

Se il datore di lavoro omette di versare le c.d. quote a carico dei lavoratori – cioè, quella parte di contributi, corrispondente al 9,19% della retribuzione lorda, che il datore di lavoro deve corrispondere all'INPS per conto del dipendente – fino all'importo di € 10.000 annui è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000. Se, invece, supera € 10,000 annui si applica la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a € 1.032.
Non si applica né la sanzione amministrativa né quella penale se il datore di lavoro versa le somme dovute entro il termine di 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
La procedura per arrivare all’applicazione della sanzione amministrativa prevede che:
- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;
- qualora emerga l'insussistenza dell'illecito amministrativo o la presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Le principali circostanze che danno luogo all'archiviazione vanno dall'insussistenza del fatto o della violazione legislativa alla mancanza di responsabilità di uno o più soggetti.
- qualora, invece, si ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza-ingiunzione determina la somma dovuta e le spese del procedimento e viene notificata all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
- la sanzione amministrativa che sarà irrogata con l'ordinanza-ingiunzione avrà un importo da un minimo di € 17.000 fino a un massimo di € 50.000. Ai fini della determinazione della graduazione, l'INPS terrà conto dell'importo delle ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione;
- il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione oppure può essere presentata all'ufficio INPS territorialmente competente – sempre entro il termine di 30 giorni – la richiesta di rateizzazione. Le rate mensili possono variare da 3 a 30 a seconda dell'importo totale della sanzione e delle condizioni economiche del richiedente.
- avverso l'ordinanza-ingiunzione si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata.