Nuovi obblighi formativi in tema di sicurezza

Il mancato rispetto degli obblighi formativi può comportare sanzioni in capo al datore di lavoro.

Nuovi obblighi formativi in tema di sicurezza

 

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a importanti modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza nei luoghi di lavoro, per mezzo delle disposizioni del Decreto Fiscale.

La mini riforma vuole migliorare e attualizzare le misure di prevenzione, protezione e gestione della sicurezza in azienda: è questa la motivazione per cui sono stati introdotti importanti aggiornamenti per le figure chiave del “sistema sicurezza” - quale il preposto - e per le attività di formazione.

Una prima novità è rappresentata dall’obbligo formativo posto in capo a datore di lavoro, dirigenti e preposti, i quali ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Pertanto, se da un lato il datore di lavoro, per la prima volta, è equiparato ad ogni altro lavoratore nelle attività di formazione, dall'altro vengono rivisti i contenuti delle attività di formazione di dirigenti e preposti, che dovranno essere strettamente connessi ai compiti svolti ed escludere pertanto generalizzazioni di sorta.

Le nuove misure entreranno in vigore entro il prossimo 30 giugno 2022, data ultima per la stesura dell'accordo demandato alla Conferenza Stato-Regioni, che costituisce elemento indispensabile per l'individuazione delle misure stesse.

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Questi contenuti, obbligatori, trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarda, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

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