Nuova comunicazione obbligatoria per i lavoratori delle piattaforme digitali
Dal 14 aprile i committenti dovranno effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività tramite il modello “UNI-piattaforme”

A partire dal prossimo 14 aprile i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro intermediate da piattaforme digitali sono tenuti a effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività tramite il modello “UNI-piattaforme”.
Definizioni
Ai fini di una corretta valutazione della novità è importante evidenziare le seguenti definizioni:
- piattaforme di lavoro digitale: i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;
- lavoro intermediato da piattaforma digitale: la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.
Nuovo obbligo
Il nuovo obbligo di eseguire comunicazioni obbligatorie è esteso alle ipotesi di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, cioè le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ai fini delle comunicazioni, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.
Contenuto e scadenza della comunicazione
Per le comunicazioni deve essere utilizzato il modello UNI-piattaforme”, disponibile sul sito del ministero del Lavoro, che contiene:
- le generalità del committente e dei prestatori d'opera;
- la data di inizio e di cessazione della prestazione;
- la durata presunta, espressa in ore, della prestazione;
- l'inquadramento contrattuale,
Il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, dovrà trasmettere la comunicazione entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. Le medesime modalità tecniche devono essere utilizzate anche per i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con 2 o più lavoratori.