Niente arbitrato societario per i rapporti contrattuali tra socio e società

Può farsi ricorso all'arbitrato societario solo in relazione ai rapporti endosocietari e non quando la pretesa creditoria sia originata da un contratto tra un socio e la società

Niente arbitrato societario per i rapporti contrattuali tra socio e società

La clausola compromissoria inserita nello Statuto sociale – e contenente la decisione delle parti di devolvere ad arbitri la decisione di controversie future ed eventuali- si applica alle sole controversie relative ai rapporti societari nascenti dal contratto sociale, e quindi ai rapporti cd. endosocietari.

A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 40339 dello scorso 16 dicembre 2021. Per tale orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui il socio sia titolare di due distinti, seppur collegati, rapporti, uno di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, l'altro originante da un contratto a prestazioni corrispettive, in assenza di espressa previsione statutaria o di un'autonoma clausola nel contratto sinallagmatico stipulato tra le parti, la clausola compromissoria che devolva la controversia all'arbitrato societario non è invocabile quando la controversia abbia ad oggetto il puntuale adempimento o meno, da parte della società, delle obbligazioni derivanti dal contratto a prestazioni corrispettive (ad esempio, come nel caso concreto, il pagamento di una fornitura o l'atto di trasferimento in proprietà di un immobile) e sia, quindi, relativa a rapporti che non sono qualificabili come endosocietari.

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