Lo sciopero non può essere impedito con la minaccia delle sanzioni

Costituisce condotta antisindacale l'esercizio del potere disciplinare utilizzato come strumento intimidatorio per ostacolare lo svolgimento dell'azione collettiva e sindacale

Lo sciopero non può essere impedito con la minaccia delle sanzioni

L'esercizio del potere disciplinare utilizzato come strumento intimidatorio per ostacolare lo svolgimento dell'azione collettiva e sindacale costituisce condotta antisindacale, risultando irrilevante il fatto che le sanzioni disciplinari non siano mai state effettivamente inflitte.

L'antisindacalità può configurarsi, infatti, anche nel caso in cui il datore di lavoro ponga in essere comportamenti di per sé leciti, quando questi presentino i caratteri dell'abuso del diritto, essendo indirizzati a fini diversi da quelli tutelati dalle norme.

I due principi sono stati affermati dal Tribunale di Bologna nella sentenza di decisione del caso "Betty Blue Spa" (Trib. Bologna 13 maggio 2022).

Il caso "Betty Blue Spa"

Nel caso concreto, un gruppo di lavoratrici che avevano manifestato la loro volontà di aderire allo sciopero degli straordinari promosso dal Sindacato, riceveva reiterate contestazioni disciplinari. Lo sciopero degli straordinari era stato indetto dal sindacato per la ripetuta e reiterata richiesta, da parte dell'azienda alle dipendenti, di effettuare lavoro straordinario e di fornire una valida giustificazione al rifiuto dello stesso.

L'utilizzo del potere disciplinare così concretizzatosi è stato ritenuto dal Tribunale un comportamento intimidatorio ed evidentemente finalizzato a scoraggiare l'adesione dei dipendenti allo sciopero dello straordinario, legittimamente proclamato.

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