Limitazioni dei poteri di rappresentanza: come opporle al terzo contraente?

Cosa è tenuto a provare chi eccepisce l'inefficacia di un atto stipulato dal rappresentante legale di una s.r.l.

Limitazioni dei poteri di rappresentanza: come opporle al terzo contraente?

In generale, le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate.

Chi intende opporre al terzo contraente le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali pubblicate nel registro delle imprese e la conseguente inefficacia dell'atto compiuto in eccedenza di tali limiti ha l'onere di provare:

- la conoscenza da parte del terzo della esistenza di tali limitazioni;

- la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, della consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società.

La Cassazione non ha ritenuto sufficiente quale prova dell'“l'intenzionale agire dei terzi in danno alla società" la sottoscrizione di una fideiussione e la dichiarazione del ricorrente per la quale la fideiussione è un negozio che si presume dannoso e non coerente con l'oggetto sociale della società.

Per i giudici, infatti, la prestazione di una fideiussione, per sua propria natura, espone chi la presta a un rischio tipico di non riuscire a recuperare le somme sborsate al creditore garantito dal debitore ma non è sufficiente a provare espressamente l'intenzionalità dell'azione del terzo a generare il danno per la società (Cass. 28 settembre 2021 n. 26239).

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