Licenziamento collettivo e pluralità di aziende: criterio di computo

Il licenziamento collettivo rappresenta l'extrema ratio a cui ricorre il datore di lavoro in caso di perdurante e irreversibile crisi d'impresa.

Licenziamento collettivo e pluralità di aziende: criterio di computo

Modalità e finalità del licenziamento collettivo

Il licenziamento collettivo rappresenta l'extrema ratio a cui ricorre il datore di lavoro in caso di perdurante e irreversibile crisi d'impresa. Solo dopo aver esaurito il beneficio degli ammortizzatori sociali previsti dalla stessa normativa, il datore di lavoro può avviare la procedura di licenziamento collettivo. Per poter avviare la procedura è necessario che l'impresa:

  • abbia già beneficiato della Cassa integrazione e della mobilità ritenga non superabile la difficoltà economica in corso;
  • intenda licenziare un numero di dipendenti pari ad almeno 5 unità in un arco temporale di 120 giorni in conseguenza di una trasformazione, o della cessazione dell'impresa stessa;
  • rispetti il requisito minimo dei 15 dipendenti nella singola unità produttiva.

Per quanto riguarda il criterio di scelta, la norma prevede infatti che la scelta dei lavoratori da licenziare, operata in sede di consultazione delle rappresentanze sindacali, deve obbligatoriamente tener conto:

  • dei carichi familiari;
  • dell'anzianità di servizio;
  • delle esigenze tecnico-produttive, o della soppressione della figura professionale presso qualsiasi unità produttiva.

Fare attenzione al centro di imputazione

In presenza di un'impresa strutturata in termini di holding o comunque collegata ad altre realtà imprenditoriali, nel momento in cui le medesime configurino un unico centro di imputazione di interessi giuridici ma anche economici, nella individuazione dei lavoratori coinvolti in una procedura di licenziamento collettivo si deve tenere conto di tutta la popolazione aziendale complessiva, cioè anche delle altre aziende collegate.

D'altro canto, il lavoratore che voglia contestare la legittimità della medesima procedura, ha (a sua volta) l'onere di dimostrare, in sede di giudizio, la contiguità e la connessione della sua unità produttiva, o impresa, con le altre escluse.

 

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