Leasing risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, quali regole seguire?

Al leasing finanziario risolto dall'utilizzatore, poi fallito, prima del 29 agosto 2017 si applica la disciplina in materia di risoluzione sulla vendita con riserva di proprietà al posto di quella prevista dalla legge fallimentare in materia di locazione finanziaria.

Leasing risolto prima del fallimento dell'utilizzatore, quali regole seguire?

In materia di leasing finanziario risolto dall'utilizzatore, poi fallito, prima del 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della Legge 124/2017), continua ad applicarsi la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e, conseguentemente, la disciplina in materia di risoluzione sulla vendita con riserva di proprietà (articolo 1526 codice civile) al posto di quella dettata dalla legge fallimentare in materia di locazione finanziaria (articolo 72 quater Legge Fallimentare). È quanto hanno affermato i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27133 del 14 settembre 2022.

Secondo la Corte, inoltre, il concedente che intende far valere il proprio credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore deve proporre domanda di insinuazione a passivo (ai sensi dell'articolo 93 Legge Fallimentare). Nella domanda il concedente deve indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto oppure, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità e ciò, al fine di consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale (ai sensi dell'articolo 1526, comma 1, codice civile) e, si legge nella sentenza, di "ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale”.

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