Lavoro occasionale, i compensi passano da 5mila a 10mila euro
La Legge di Bilancio introduce nuove disposizioni in tema di lavoro occasionale, specie per quanto concerne le prestazioni in ambito agricolo

La Legge di Bilancio introduce nuovi limiti al lavoro occasionale. All’art. 1, c. 342, il testo dispone il raddoppio del valore massimo complessivo delle prestazioni di lavoro occasionale acquisibili da ciascun utilizzatore: i relativi compensi, con riferimento alla totalità dei prestatori, passano infatti da € 5.000 a € 10.000 (nuovo limite massimo) nell'anno civile.
Nel campo agricolo viene introdotta introdotto un'apposita disciplina per il lavoro occasionale nell'agricoltura, valida per il biennio 2023-2024 (per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato si intendono attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore).
Ai fini della valida instaurazione di tale tipologia di rapporto di lavoro, occorre un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva, nonché l'inoltro della comunicazione obbligatoria al competente Centro per l'Impiego.
Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso dal datore di lavoro (con pagamento tracciabile, ai sensi della Legge di Bilancio 2018), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (e che il datore di lavoro è tenuto a rispettare, quale ulteriore requisito per la valida instaurazione del rapporto di lavoro).
In caso di superamento del limite di durata previsto (45 giornate annue), il rapporto di lavoro occasionale a tempo determinato si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.