La quarantena non rientra nel calcolo del comporto: illegittimi i licenziamenti

L'assenza collegata al COVID-19 non deve essere calcolata nei giorni di comporto previsti dal contratto collettivo. Per i giudici l’eventuale licenziamento non è legittimo.

La quarantena non rientra nel calcolo del comporto: illegittimi i licenziamenti

Per i Tribunali la quarantena e il periodo di isolamento fiduciario per contatto con un soggetto positivo non devono essere computati nel calcolo del comporto, e, dunque, non è legittimo l'eventuale licenziamento irrogato da parte del datore di lavoro (Trib. Asti 5 gennaio 2022 e Trib. Palmi 13 gennaio 2022)

Che cos’è il comporto

Prima di tutto è utile chiarire come funziona il comporto, e cosa è successo con il blocco dei licenziamenti stabilito dalla normativa emergenziale per il COVID-19.

È noto che per periodo di comporto si intenda il totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente, durante il quale lo stesso ha diritto alla conservazione del posto. Ogni contratto collettivo stabilisce un periodo massimo che, una volta superato, darà libera facoltà di recesso al datore di lavoro.

Con la pandemia sono sorte due questioni: la prima, quale natura attribuire al licenziamento per superamento del comporto (motivo oggettivo oppure soggettivo); il secondo, come calcolare il comporto nel caso di assenza del lavoratore a causa di positività al virus COVID-19 o di contatto con un soggetto risultato positivo.

Il blocco dei licenziamenti e il licenziamento per superamento del comporto

Si parte dalla prima questione, ovvero la natura del licenziamento per superamento del comporto ed il divieto di recesso imposto alle aziende dalla normativa emergenziale. Sul punto è intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha definitivamente risolto ogni dubbio circa i settori interessati dallo sblocco ed ha espressamente escluso dal blocco il licenziamento per superamento del comporto, proprio in ragione della natura “ibrida” dello stesso, in parte da intendersi come recesso per giustificato motivo oggettivo e in parte soggettivo.

L'assenza per COVID-19 e il calcolo del comporto

Secondo i giudici dal calcolo del periodo di comporto deve essere escluso anche il tempo trascorso in quarantena cautelativa oltre a quello trascorso in isolamento domiciliare (per ordinanza dell'autorità sanitaria locale, ad esempio il Sindaco). Dunque, il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente l'assenza dal lavoro e la positività al COVID-19 o comunque il fatto di essere entrato a contatto con un soggetto positivo; da parte sua, invece, il datore di lavoro dovrà garantire la conservazione del posto di lavoro al dipendente.

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