La cessione di criptovalute genera redditi diversi e impone il monitoraggio fiscale
Il Fisco ha chiarito che le cessioni a termine di valute virtuali si rilevano fiscalmente. La detenzione di valute virtuali da parte di persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate residenti in Italia, sconta l'obbligo di monitoraggio fiscale.

La cessione di valute virtuali genera redditi diversi e impone il monitoraggio fiscale. L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 397 dello scorso 1° agosto, ha chiarito che le cessioni a termine di valute virtuali si rilevano fiscalmente, mentre la detenzione di valute virtuali da parte delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate residenti in Italia, sconta l'obbligo di monitoraggio fiscale.
Nel travagliato limbo delle incertezze fiscali cui i contribuenti detentori di cripto ricchezze si erano abituati a convivere negli anni, giunge una nuova interpretazione del legislatore in tema di cessione e monitoraggio fiscale delle valute virtuali. L'Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere circa i redditi realizzati da cessione a termine di valute virtuali, circoscrivendo l'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui redditi esteri di cui all'art. 24-bis TUIR. Nel caso concreto preso in analisi dal Fisco è coinvolta una contribuente straniera, che nel corso dell'anno 2020 aveva deciso di trasferire la propria residenza da UK all'Italia. Alla data del trasferimento, la contribuente era titolare di un portafoglio di valute virtuali, di cui una parte depositate sulla nota piattaforma exchange Coinbase, gestita da una società di diritto statunitense, mentre la restante parte depositate in un cold storage wallet, localizzato nel Regno Unito. Nel corso del 2021, la contribuente ha deciso di trasferire completamente le valute virtuali custodite sul proprio wallet direttamente sul conto Coinbase. La domanda rivolta al fisco serviva a comprendere se le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, rappresentano un reddito di fonte estera, ai sensi dell'art. 165 TUIR e, di conseguenza sono soggette a tassazione sostitutiva poiché redditi di fonte estera, per i soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime dei “neo residenti”.