La cattiva tenuta della contabilità fa scattare il reato di bancarotta documentale fraudolenta o semplice?
Per la Cassazione, è colpevole di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore che non tiene la contabilità per impedire ai creditori di ricostruire la sua gestione

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale può avere ad oggetto un qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa dal quale è possibile conoscere i tratti della sua gestione. Affinché ci sia il reato è necessaria, inoltre, la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cd. dolo generico).
Al contrario, il reato di bancarotta semplice documentale può avere ad oggetto le sole scritture contabili obbligatorie, e, ai fini della sua commissione, occorre omettere, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (dolo o colpa).
A tratteggiare le differenze tra i due reati è stata la Corte di Cassazione secondo cui l'omessa tenuta della contabilità interna da parte dell'imprenditore fa scattare il reato di bancarotta fraudolenta documentale quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Cass. pen. 25 ottobre 2021 n. 1369).