Isolamento del lavoratore e malattia, le novità legislative
Il legislatore è più volte intervenuto modificando le regole per la gestione di quarantena e isolamento.

Le regole per la corretta gestione di quarantena e isolamento sono state interessate da nuove e recenti modifiche, che hanno modificato la durata del periodo di quarantena ed il primo anche la durata dei termini di isolamento.
Queste modifiche, insieme al termine del periodo di equiparazione della quarantena a malattia riconosciuta da INPS, hanno riacceso il dibatto in materia di assenze impositive legate al virus COVID-19 e riconoscimento dello stato di malattia del lavoratore.
Se la questione pare essere chiara in materia di assenza per quarantena, meno immediata pare invece la trattazione del tema legato alle assenze per isolamento: il datore di lavoro può richiedere la prestazione lavorativa al dipendente assente ma asintomatico?
Definiamo innanzitutto le differenze fra stato di quarantena e isolamento.
Il Ministero della Salute definisce con il termine
- isolamento: la separazione delle persone infette da COVID-19 dalla comunità per il periodo di contagiosità al fine di prevenire la trasmissione del virus,
- quarantena: la restrizione dei movimenti di persone sane che potrebbero essere state esposte al virus per il periodo di incubazione, al fine di monitorare un'eventuale comparsa dei sintomi.
Il legislatore introduce per la prima volta i concetti di isolamento e quarantena, equiparandoli a stato di malattia, prevedendo espressamente l'esclusione di questi periodi dal computo per il periodo di comporto.
Inoltre, si introduce la possibilità, per i soggetti positivi di lungo periodo (oltre 21 giorni) ma asintomatici, di accedere alle attività lavorative tramite modalità smart -ove il datore di lavoro sia organizzato in tal senso-.
Nello specifico il testo della circolare prevede che "ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante".