Iperammortamento beni in leasing: da quando si può fruire del bonus?
Il Fisco ha chiarito il momento da cui si può fruire della maggiorazione del 150% in caso di macchinari in leasing interconnessi successivamente all’entrata in funzione dei beni agevolabili

In caso di iperammortamento, se l’interconnessione del macchinario è successiva all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, l’agevolazione non può estendersi anche alla quota di canoni relativi ai mesi precedenti.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate dando risposta ai quesiti posti da una società in relazione ai propri macchinari (Risp. AE 7 novembre 2022 n. 551). Il beneficio, come noto, consiste in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40%), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.
Il caso concreto
La società nel corso dell'anno 2019, ha sottoscritto dei contratti di leasing, con durata 67 mesi, aventi ad oggetto dei macchinari compresi nell’agevolazione, per i quali entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20%. I macchinari sono stati consegnati e collaudati nel corso del mese di dicembre 2019, ma sono entrati in funzione nel processo produttivo e interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020. Tramite interpello, la società si rivolge al Fiscoper sapere da quando potrà fruire dell'iperammortamento, se dal mese di gennaio 2020 (primo mese di maturazione del canone di leasing del periodo di imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione, senza tenere conto dei risconti contabili), ovvero dal mese di settembre 2020 (primo mese di entrata in funzione del bene del periodo di imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione).
Il parere del Fisco
In materia di iperammortamento, nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Inoltre, a differenza di quanto previsto in tema di superammortamento - dove la maggiorazione può essere dedotta a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene - l'iperammortamento prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150%: quello dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nel caso specifico della società, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l'entrata in funzione e l'interconnessione, invece, avvengono nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento. In definitiva, dunque, l'agevolazione può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene.