INPS, istruzioni per il conguaglio dei benefit

L’Inps interviene sull’argomento benefit aziendali con il messaggio n.4616 del 22 dicembre 2022 per rettificare l’imponibilità dei benefit già erogati in base alle pregresse limitazioni all’esenzione fiscale.

INPS, istruzioni per il conguaglio dei benefit

Frige benefit

Nel concetto di Fringe benefit possono rientrare:

  • Beni e servizi in natura (Es. autovettura, abitazione, assicurazioni extraprofessionali..)

  • Titoli di legittimazione/ Voucher

  • Rimborsi utenze gas, elettricità, servizio idrico integrato

Come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, in sede di conguaglio, la somma dei valori dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Il bonus carburante, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, costituisce un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3, che opera in maniera specifica sui buoni carburante. 

Quindi mentre la limitazione dei 3.000 euro è generalizzata su tutte le tipologie di erogazione di beni e servizi, quella aggiuntiva e indipendente di 200 euro prevista dal c.d. Decreto Ucraina può comprendere solo buoni carburante.

 

Conguaglio

La valutazione a conguaglio riguarderà il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante che, nel caso in cui risultino superiori ai citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, si dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione per il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

L’istituto sottolinea che, come è noto, per la determinazione del rispetto delle limitazioni fiscali si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

In particolare, solamente ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati e non dovrà assoggettare quanto erogato da altro datore.

Le modalità per il conguaglio saranno in questo caso le seguenti:

  • porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

  • provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno

Rimane da comprendere come dovrà eventualmente operare il datore di lavoro precedente (nel caso di rapporto precedente) che non può conoscere la situazione variata del valore del benefit, riferito all’ex dipendente, e quali saranno le conseguenze nel caso in cui il datore di lavoro non effettui nessuna variazione.

Nel caso opposto, ossia il valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai già menzionati limiti il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, al recupero della contribuzione versata.

 

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