Da quest’anno l’indennità perde il 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Sale da 6 a 12 mesi la durata massima.
La nuova manovra finanziaria ha portato alcune novità anche in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL. A partire, infatti, dagli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Contestualmente, aumenta da 6 a 12 mesi la durata massima della prestazione.
Meccanismo di riduzione della DIS-COLL
La riduzione avviene in base alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:
- per le cessazioni intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
- per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
Durata della prestazione per le cessazioni involontarie
La DIS-COLL, a seconda della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere durata massima pari a:
- 6 mesi per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021;
- 12 mesi per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022.